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IL DIRITTO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
L'autocertificazione consente al cittadino di attestare sotto la propria responsabilità stati, fatti o qualità personali attraverso una propria dichiarazione (sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà) o l'esibizione di un documento di riconoscimento.
L'autocertificazione può anche essere contestuale all'istanza presentata.
SONO OBBLIGATI AD ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE
- la Pubblica Amministrazione
- i concessionari e i gestori di pubblici esercizi
Se vi è consenso tra le parti, l'autocertificazione può essere usata anche nei rapporti tra privati.
CHI PUO' USUFRUIRE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
- i cittadini italiani
- i cittadini comunitari
- i cittadini non comunitari, purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno e limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
CONTROLLI E SANZIONI
Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulle dichiarazioni presentate.
Sono previste sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci e la decadenza immediata dei benefici eventualmente concessi.
REQUISITI PER LA SOTTOSCRIZIONE ED IMPEDIMENTI
- per rendere la dichiarazione di autocertificazione occorre essere maggiorenni
- per gli interdetti la dichiarazione va sottoscritta dal tutore
- per i minori la dichiarazione va sottoscritta dall'esercente la potestà o dal tutore
- per gli inabilitati e i minori emancipati la dichiarazione va sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore
Per chi non sa o non può firmare la dichiarazione viene raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
DOCUMENTAZIONE MEDIANTE ESIBIZIONE
I dati contenuti in documenti di riconoscimento in corso di validità, relativi a:
- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- cittadinanza
- stato civile
- residenza
hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
Nel caso in cui il documento sia scaduto, l'interessato può dichiarare in calce alla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non hanno subito variazione dalla data di rilascio del documento stesso.
Nel caso in cui sia richiesta l'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento per la presentazione di un'istanza, le amministrazioni pubbliche o i gestori (esercenti) di pubblici servizi non possono richiedere certificati che attestino stati o fatti contenuti nel documento esibito.
Riferimenti normativi: Art. 45 del DPR 28/12/2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
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* I modelli sono scaricabili dalla Home Page (Modulistica)
Carta d'identità
È un documento che attesta l'identità di un soggetto.
Vale 10 anni e può essere rinnovato 180 giorni prima della scadenza.
Il rinnovo prima di questo termine è previsto solo in caso di deterioramento oppure di smarrimento/furto (comprovati da denuncia).
La variazione dei dati concernenti lo stato civile, la residenza o la professione non costituisce motivo per il rinnovo.
La carta d'identità non valida per l'espatrio riporta sul retro del documento un'apposita dicitura. L'elenco dei Paesi nei quali si può entrare con la sola carta d'identità è visibile nel sito della Polizia di Stato, alla voce " PASSAPORTO.
DOCUMENTO PER L'ESPATRIO DEI MINORI DI 15 ANNI
I minori di 15 anni possono espatriare, nei casi previsti dalla legge, muniti di un certificato rilasciato dal Comune di Nascita o di residenza contenente i dati di Stato Civile e vidimato dal Questore.
Questo certificato non costituisce documento d'identità o di riconoscimento, ma si limita a consentire l'espatrio del minore verso i Paesi che hanno aderito all'Accordo Europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 13/12/1957 e ss.mm.
Il documento è valido 5 anni, e comunque scade con ilcompimento del 15° anno di età.
1. RILASCIO DEL CERTIFICATO CON I DATI DI STATO CIVILE
Il certificato va richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale sul minore.
- Dove rivolgersi: Ufficio Stato Civile - Piazza Umberto I n. 1 Piano Terra- tel: 0761 466938
- Orario: lunedì a venerdì: 09.00/12.00 - martedì pomeriggio: 16.00/17.00
- Documentazione necessaria: documento d'identità del richiedente in corso di validità
- Termini: la consegna del certificato è immediata
- Costo: nessuno, il rilascio è gratuito
2. VIDIMAZIONE DEL CERTIFICATO PRESSO LA QUESTURA
Per la richiesta è indispensabile la presenza del minore e quella di entrambi i genitori ovvero che esercita la potestà genitoriale.
In caso di assenza di un genitore, serve l'autorizzazione del giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario.
In caso di decesso di un genitore, è sufficiente la firma dell'altro genitore.
- dove rivolgersi: Questura di Viterbo
- documenti necessari: certificato sopraindicato con i dati di Stato Civile , 2 fotografie, formato tessera, identiche e recenti del minore, documento d'identità, in corso di validità, dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale
- termini: sono necessari almeno 2 giorni lavorativi
- Costo: nessuno
*DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
*AUTENTICAZIONE DI FIRMA
*AUTENTICAZIONE DI COPIA
*AUTENTICAZIONE DI FIRMA PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI VEICOLI
*LEGALIZZAZIONE DI FOTO
*VARIAZIONE RESIDENZA SULLA PATENTE DI GUIDA
STRANIERI
1- PERMESSO DI SOGGIORNO
2- VISTI DI INGRESSO
3- DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE DI CITTADINI DELL'U.E.
4- DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI |
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